Obblighi di Legge

Obblighi di legge sui siti web: novità!

il 19.10.2009
in web generale

Segnaliamo che la recente "Legge comunitaria n.88" del 7 Luglio 2009 già pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2009, sul Supplemento Ordinario, e più precisamente l'Art. 42, dispone alcuni nuovi obblighi in materia di informazioni e indicazioni negli atti e nella corrispondenza per le società di capitale.

NEL DETTAGLIO...

...sono state introdotte modifiche all'art. 2250 del Codice Civile secondo cui : 
Art. 2250. Indicazione negli atti e nella corrispondenza. (Citazione)

  • Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [2188] devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2199, 2200] e il numero d’iscrizione.
  • Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
  • Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2484 ss.].
  • Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
  • Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto (1).
  • In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana (1).
  • Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma (1).

* (1) Comma aggiunto ex art. 42, c. 1, l. 7-7-2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).

NELLA PRATICA...

...è fatto obbligo, per tutte le società di capitale, pubblicare in modo chiaro sul proprio sito web le seguenti informazioni:

  • La sede sociale
  • Il numero di iscrizione al Registro delle Imprese
  • Ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta la società
  • Il capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato secondo l’ultimo bilancio depositato
  • L'eventuale stato di liquidazione, se in corso
  • L’eventuale dichiarazione di società a socio unico in caso di S.r.l. o S.p.A.  

ATTENZIONE!

Ricordiamo inoltre che l'eventuale inadempienza, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, espone la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 a € 2.065,00. Vi invitiamo pertanto a voler provvedere quanto prima all'aggiornamento delle informazioni come sopra o, in alternativa, a segnalarci la richiesta a procedere per vostro conto agli aggiornamenti, inviandoci i dati richiesti, per conformare il vostro sito web al rispetto della normativa.